[1]Citazioni e Notifiche

[2]1. Lo Stato Richiesto provvede ad effettuare le citazioni ed a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformita' alla sua legislazione nazionale. 2. Lo Stato Richiesto, dopo aver eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'autorita' notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalita' della consegna, nonche' della persona a cui sono stati consegnati documenti. Quando la notifica non e' eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 3. Le richieste di notifica e/o citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10. 4. La citazione e la notifica non devono recare minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione. 5. Se il destinatario della notifica o della citazione non comprende la lingua dello Stato Richiedente ne' la lingua dello Stato Richiesto, quest'ultimo lo comunichera' tempestivamente allo Stato Richiedente affinche' fornisca la traduzione dell'atto, o almeno delle parti importanti del medesimo, nella lingua conosciuta dal destinatario.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152~art8 · fonte su Normattiva