[1]Citazioni e Notifiche

[2]1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformita' alla sua legislazione nazionale. 2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma o il timbro dell'Autorita' notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalita' della consegna, nonche' della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non e' eseguita, lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'articolo 10. 4. Al momento della notifica della citazione a comparire la persona citata deve essere avvisata delle conseguenze cui puo' incorrere, secondo la legislazione nazionale, in caso di mancata comparizione.

Testo vigente dal 28 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-04;55~art8 · fonte su Normattiva