[1]in Vigore, Modifica e Denuncia

[2]1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate tramite via diplomatica l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sara' parte del presente Trattato. 3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 maggio 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45~trattato-trasferimento-persone-condannate-art22 · fonte su Normattiva