[1]Informazioni Supplementari

[2]1. Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultimo Stato puo' richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivale a rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, allo Stato Richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato, anche quando essa sia stata posta in liberta'. 3. Se la persona di cui si chiede l'estradizione e' stata privata della liberta' personale ai fini della sua estradizione, e se le informazioni supplementari fornite non risultino sufficienti o non vengano ricevute dallo Stato Richiesto entro il termine di cui al par. 1, la persona richiesta potra' essere posta in liberta'.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152~trattato-di-estradizione-art8 · fonte su Normattiva