[1]presente Accordo entrera' in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa cessa di avere efficacia l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi giovanili firmato a Roma il 30 novembre 1989. Articolo 10 Il presente Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni ed e' tacitamente rinnovato per successivi periodi di cinque anni, almeno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte la volonta' di denunciarlo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validita'. Fatto a Roma il 15 gennaio 2001 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Italiana

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]Per il Governo della Federazione Russa

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 1 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-03;153~accordo-art9 · fonte su Normattiva