[1]Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicato il completamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Il presente Accordo restera' in vigore per cinque anni e potra' essere rinnovato tacitamente per identici periodi, salvo denuncia di una delle Parti da notificarsi per via diplomatica almeno sei mesi prima della sua scadenza. La denuncia, cosi' notificata, produrra' i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla relativa notifica. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il giorno 5 del mese di novembre 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti parimenti fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA FEDERAZIONE RUSSA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;65~accordo-art8 · fonte su Normattiva