[1]Ciascuna Parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori alla classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice. Per informazione, documento e/o materiale classificato s'intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente:
[2]PER LA REPUBBLICA corrispondenza in lingua PER IL REGNO DEL ITALIANA francese MAROCCO
[3]SEGRETISSIMO TRES SECRET (in lingua araba) SEGRETO SECRET DEFENSE RISERVATISSIMO CONFIDENTIEL DEFENCE RISERVATO DIFFUSION RESTREINTE
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]Le due Parti garantiscono che gli eventuali documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente Accordo. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti. Qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere scambiate tra Industria e/o Enti diversi dalle Parti, Accordi separati potranno essere presi tra le Autorita' responsabili dei due Paesi. In questo caso, le clausole di sicurezza del presente Accordo restano applicabili alle informazioni classificate scambiate in questo contesto.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
