La Parte ricevente agevolera', nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure in vigore, l'importazione temporanea di materiali, equipaggiamenti, ed altri prodotti necessari per lo svolgimento di ciascuna esercitazione, in franchigia da qualunque imposta o dazio sui materiali. Gli articoli di consumo importati non saranno smerciati nel Paese ricevente senza la preventiva autorizzazione della Parte interessata. Al termine di ogni esercitazione, gli articoli non consumati verranno nuovamente rimpatriati alle stesse condizioni che ne hanno regolato l'importazione nel Paese ricevente.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art14 · fonte su Normattiva