[1]Ciascuna delle Parti notifichera' all'altra l'adempimento delle formalita' richieste sul suo territorio per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrera' in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica. Il presente Accordo e' concluso per una durata di cinque anni. Esso e' rinnovabile tacitamente per ulteriori periodi di un anno. Questo Accordo puo' essere emendato, per iscritto e per via diplomatica, di comune accordo tra le Parti. Gli emendamenti entreranno in vigore secondo la stessa procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. Il presente Accordo puo' essere denunciato dall'una o dall'altra Parte con un preavviso scritto di sei mesi. Questa denuncia non arreca pregiudizio all'esecuzione degli Accordi tecnici sottoscritti. Gli obblighi previsti ai sensi dell'articolo 15 resteranno in vigore. In fede di che, i Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
[2]Fatto a Taormina il 10/2/06 in due originali, in lingua italiana, francese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' la versione in lingua francese.
[3]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO
[4]ANTONIO MARTINO TAIEB FASSI FIHRI Ministro della Difesa Ministro Delegato agli Affari Esteri
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 23 settembre 2011
