[1]1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, l'espletamento delle procedure giuridiche interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. 2. L'Accordo restera' in vigore per un periodo di cinque (5) anni e continuera' a rinnovarsi automaticamente per ulteriori periodi di cinque (5) anni, a meno che una delle Parti non ne chieda la risoluzione. 3. Le Parti possono modificare il presente Contratto in qualsiasi momento per iscritto di comune accordo. Gli accordi modificativi entrano in vigore secondo la procedura prevista al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Ciascuna Parte ha il diritto di porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte. Il termine del presente Accordo avra' effetto sei (6) mesi dopo la data di ricevimento di tale notifica. Inoltre, entrambe le Parti possono concordare congiuntamente di porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento. 5. Nel caso in cui si questo Accordo termini e non venga rinnovato, ciascuna Parte sara' tenuta ad adempiere agli obblighi da esso derivanti. 6. Il termine del presente Accordo non pregiudica il completamento di progetti, programmi o contratti conclusi ai sensi del presente Accordo. IN FEDE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 24/02 del 2025, in duplice originale nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo in inglese.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-12;106~accordo-art14 · fonte su Normattiva