[1]TASSE

[2]Per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del Progetto, si applicheranno le disposizioni della normativa nazionale sulla base dei principi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Per i ricavi ed i costi dell'Investitore del Progetto, saranno definiti - negli accordi preliminari sui prezzi giuridicamente vincolanti stipulati tra le autorita' fiscali di ciascuna delle Parti tra di loro e con l'autorita' fiscale della Confederazione Svizzera (essendo la giurisdizione dello Statuto dell'Investitore del Progetto) - criteri di assegnazione uniformi e appropriati, coerenti con le clausole dei Trattati di Doppia Imposizione in materia di determinazione dei profitti aziendali. Gli accordi preliminari sui prezzi avranno una durata minima di 25 anni e non potranno essere modificati o risolti senza il consenso dell'Investitore del Progetto. I criteri di assegnazione che figurano in qualsiasi accordo preliminare sui prezzi concordati da una delle Parti si rifletteranno anche nell'Accordo del Governo Ospitante di cui quella Parte fa parte.

Testo vigente dal 4 gennaio 2014

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urn:nir:stato:legge:2013-12-19;153~accordo-art9 · fonte su Normattiva