Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Universita' o in Istituti affini, cosi' come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;153~accordo-art7 · fonte su Normattiva