Le Parti Contraenti offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario, in istituzioni quali universita', accademie, enti di ricerca e conservatori, sulla base della reciprocita' e delle reciproche disponibilita' di bilancio. Le Parti comunicheranno, per le vie diplomatiche, negli anni successivi al primo di applicazione del presente Accordo, eventuali variazioni nel numero delle mensilita' nonche' nell'importo delle borse stesse.

Testo vigente dal 3 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;14~accordo-art7 · fonte su Normattiva