[1]Rimborsi
[2](1) Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalita' e nella misura stabilite dall'Intesa amministrativa prevista all'art. 35. (2) Le Autorita' e le Istituzioni competenti possono accordarsi su altre forme di rimborso.
Testo vigente dal 27 ottobre 2025
