[1]Rimborsi

[2](1) Le prestazioni concesse dall'Istituzione di uno Stato contraente per conto dell'Istituzione dell'altro Stato contraente in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborsi che saranno effettuati sulla base del costo effettivo, secondo le modalita' e nella misura stabilite dall'Intesa amministrativa prevista all'art. 35. (2) Le Autorita' e le Istituzioni competenti possono accordarsi su altre forme di rimborso.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art17 · fonte su Normattiva