Art. 116
[1]dei rimborsi (articoli 38-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 7, commi 1 e 2, legge 20 novembre 2017, n. 167; articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 7-bis, commi 4 e 5, secondo periodo, decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644)
[2]1. I rimborsi previsti nell'articolo 114 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. 2. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui all'articolo 114, comma 2, lettere a), b) ed e), nonche' nelle ipotesi di cui al medesimo comma 2, lettera c), quando effettua acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui all'articolo 114, comma 2, lettera d), quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 56, comma 3, lettera b). 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Alla dichiarazione o istanza e' allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a norma dell' del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
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