[1]Periodi di assicurazione inferiori ad un anno
[2]Nonostante quanto disposto all'articolo 19, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, non sorge alcun diritto alle prestazioni in virtu' di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non e' tenuta a corrispondere prestazioni per tali periodi. Tuttavia tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall'Istituzione competente dell'altro Stato contraente, sia ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni in virtu' della legislazione di tale Stato, sia per il calcolo delle medesime.
Testo vigente dal 27 ottobre 2025
