[1]Disposizioni transitorie per le pensioni ai superstiti
[2]In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, si tiene conto, per la totalizzazione, del requisito minimo contributivo previsto dalla suddetta Convenzione.
Testo vigente dal 27 ottobre 2025
