[1]Disposizioni transitorie per le pensioni ai superstiti

[2]In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia firmata il 14 novembre 1957, si tiene conto, per la totalizzazione, del requisito minimo contributivo previsto dalla suddetta Convenzione.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art46 · fonte su Normattiva