[1]Disposizioni particolari

[2]Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altro Stato contraente o puo' far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art23 · fonte su Normattiva