[1]Disposizioni particolari
[2]Se la legislazione di una delle Parti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi del rischio il lavoratore e' soggetto alla legislazione dell'altra Parte o puo' far valere rispetto a quest'ultima un diritto a prestazioni.
Testo vigente dal 1 luglio 2025
