[1]Campo di applicazione personale

[2](1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti. (2) Il presente Accordo si applica anche ai profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei profughi e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967 e agli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi residenti nel territorio di uno Stato contraente, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art3 · fonte su Normattiva