[1]Esportabilita' delle prestazioni
[2]Salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, la legislazione nazionale di una Parte che limita il pagamento delle prestazioni solo perche' un beneficiario oppure un suo familiare o superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte, non si applichera' per le persone menzionate nel campo di applicazione personale del presente Accordo che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte.
Testo vigente dal 1 luglio 2025
