Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovessero subire perdite o danni a propri investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati d'emergenza, conflitti civili od altri eventi analoghi, la Parte Contraente ove l'investimento e' stato effettuato accordera' loro in tutti i casi un indennizzo non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Stati terzi per perdite o danni della stessa natura. Gli indennizzi saranno liberamente trasferibili, senza indebito ritardo.

Testo vigente dal 1 luglio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-06-03;154~accordo-art4 · fonte su Normattiva