[1]per danni o perdite

[2]Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato offrira' un trattamento adeguato, relativo alla restituzione, all'indennizzo od ad altra forma compensativa non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente riconosce ai propri investitori o ad investitori di qualsiasi Stato terzo. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo

Testo vigente dal 30 gennaio 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-01-07;5~accordo-art4 · fonte su Normattiva