[1]Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali

[2]Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o introducono misure appropriate volte a impedire che i fornitori, soprattutto nel quadro delle reti di distribuzione turistica(1), possano influire sostanzialmente sulle condizioni di partecipazione al mercato dei servizi turistici ponendo o mantenendo in essere pratiche anticoncorrenziali quali, tra l'altro, l'abuso di posizione dominante mediante l'imposizione di prezzi non equi, le clausole di esclusiva, il rifiuto di negoziare, le vendite vincolate, le restrizioni quantitative o l'integrazione verticale. --------- (1) Ai fini della presente sezione, per "reti di distribuzione turistica" si intendono gli operatori turistici e altri grossisti del turismo (in partenza e in arrivo), i sistemi telematici di prenotazione e i sistemi di distribuzione globale (anche non collegati a compagnie aeree o forniti via Internet), le agenzie di viaggio e altri distributori di servizi turistici.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art111 · fonte su Normattiva