[1]Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi di corriere

[2]Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o introducono misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, sono in grado, da soli o congiuntamente, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di corriere.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art90 · fonte su Normattiva