[1]Modifica degli impegni tariffari

[2]Tenuto conto delle particolari esigenze di sviluppo di Antigua e Barbuda, del Belize, del Commonwealth di Dominica, di Grenada, della Repubblica della Guyana, della Repubblica di Haiti, di Saint Christopher e Nevis, di Saint Lucia e di Saint Vincent e Grenadine, le parti possono - in sede di comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo - decidere di modificare il livello dei dazi doganali di cui all'allegato III applicabili ai prodotti originari della parte CE all'atto dell'importazione negli Stati del CARIFORUM. Le parti garantiscono che queste eventuali modifiche non determinino un'incompatibilita' del presente accordo con quanto prescritto dall' XXIV del GATT 1994. Se del caso, le parti possono anche decidere di adeguare contemporaneamente gli impegni sui dazi doganali contenuti nell'allegato III relativamente ad altri prodotti d'importazione originari della parte CE.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art17 · fonte su Normattiva