[1]Periodo di attuazione

[2]1. Gli Stati del CARIFORUM firmatari dispongono di un periodo di attuazione di due anni dall'entrata in vigore del presente accordo per rendere le loro misure conformi agli specifici obblighi procedurali previsti dal presente capo. 2. Se, al termine del periodo di attuazione, l'esame da parte del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo dovesse rivelare che uno o piu' Stati del CARIFORUM firmatari hanno bisogno di un ulteriore anno per rendere le loro misure conformi agli obblighi previsti dal presente capo, il comitato stesso puo' prorogare di un ulteriore anno il periodo di attuazione di cui al paragrafo 1 per i singoli Stati del CARIFORUM firmatari interessati. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, Antigua e Barbuda, il Belize, il Commonwealth di Dominica, Grenada, la Repubblica di Haiti, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine beneficiano di un periodo di attuazione di cinque anni. 4. Quanto disposto dall'articolo 168, paragrafo 1, dall'articolo 168, paragrafo 2, ultima frase, dall'articolo 170, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 177, paragrafo 4, ha effetto per gli Stati del CARIFORUM firmatari solo una volta che essi avranno sviluppato le capacita' necessarie in tal senso, ma comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art180 · fonte su Normattiva