[1]Trattative

[2]1. Gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE possono stabilire che i loro soggetti appaltanti svolgano trattative:

  • a)quando abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara oppure
  • b)quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara. 2. I soggetti appaltanti:
  • a)assicurano che l'eventuale eliminazione di un fornitore dalle trattative avvenga secondo i criteri indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara;
  • b)una volta concluse le trattative, stabiliscono una scadenza comune per la presentazione delle offerte, nuove o modificate, da parte dei fornitori rimasti.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art175 · fonte su Normattiva