[1]Apertura delle offerte e aggiudicazione degli appalti

[2]1. Le offerte sollecitate dai soggetti appaltanti nel quadro di procedure di gara aperta o mediante preselezione sono ricevute e aperte secondo procedure e condizioni che garantiscano trasparenza ed equita'. 2. Il soggetto appaltante, tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, lo aggiudica al fornitore che, in base alle informazioni presentate, sia risultato pienamente capace di eseguire il contratto e la cui offerta sia quella al prezzo piu' basso o sia ritenuta la piu' vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di appalto o nel fascicolo di gara. Le aggiudicazioni vengono effettuate secondo i criteri e i requisiti essenziali indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art176 · fonte su Normattiva