[1]Termini

[2]1. Nel fissare i termini da applicare agli appalti disciplinati dal presente capo, i soggetti appaltanti tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessita' dell'appalto da aggiudicare e il tempo normalmente richiesto per la trasmissione delle offerte. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che i loro soggetti appaltanti tengano debitamente conto dei tempi di pubblicazione nel fissare la data limite per il ricevimento delle offerte o delle richieste di partecipazione o di inserimento nell'elenco dei fornitori. I termini e le eventuali proroghe sono gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara. 3. I soggetti appaltanti precisano chiaramente i termini applicabili a ogni specifico appalto nell'avviso di gara e/o nel fascicolo di gara.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art178 · fonte su Normattiva