[1]Informazioni sull'aggiudicazione degli appalti
[2]1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che i loro soggetti appaltanti diano effettiva pubblicita' ai risultati delle gare d'appalto pubbliche. 2. I soggetti appaltanti informano tempestivamente i fornitori in merito alle decisioni di aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto, la comunicazione viene data per iscritto. I soggetti appaltanti informano il fornitore escluso che lo richieda dei motivi del rifiuto della sua offerta e dei vantaggi relativi dell'offerta selezionata. 3. I soggetti appaltanti possono decidere di non comunicare determinate informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto qualora la divulgazione di tali informazioni ostacoli l'applicazione della legge o sia comunque contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali dei fornitori oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, paragrafo 4, entro settantadue giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, il soggetto appaltante pubblica un avviso sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato di cui all'elenco dell'allegato VII. Nel caso in cui la comunicazione avvenga unicamente mediante mezzo elettronico, le informazioni restano facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende perlomeno le seguenti informazioni:
- a)una descrizione dei beni o servizi oggetto della fornitura;
- b)il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante;
- c)il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;
- d)il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta piu' alta e dell'offerta piu' bassa prese in considerazione nell'aggiudicazione dell'appalto;
- e)la data dell'aggiudicazione;
- f)il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di ricorso alla procedura di gara a trattativa privata, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
