[1]Relazione interinale del collegio arbitrale

[2]Di norma il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale contenente una sezione descrittiva, le risultanze e le conclusioni entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Le parti possono presentare al collegio arbitrale osservazioni scritte su profili specifici della relazione interinale entro quindici giorni dalla data della sua notifica.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art208 · fonte su Normattiva