[1]Costituzione del collegio arbitrale
[2]1. Il collegio arbitrale e' composto di tre arbitri. 2. Entro dieci giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale presentata al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio. 3. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell'elenco compilato a norma dell'articolo 221 scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o piu' membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura. 4. In caso di controversia riguardante l'interpretazione e l'applicazione del titolo IV, capi 4 e 5, il collegio arbitrale comprende almeno due membri in possesso di competenze specifiche nelle materie disciplinate da tale capo, i cui nominativi vengono estratti tra quelli delle quindici persone che figurano nell'elenco compilato dal comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, secondo quanto previsto dall'articolo 221. 5. Il presidente del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo o un suo delegato sceglie gli arbitri alla presenza di un rappresentante di ciascuna delle parti, entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3, presentata da una delle due parti. 6. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui vengono scelti i tre arbitri.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
