[1]Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

[2]1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per eseguire il lodo del collegio arbitrale oppure se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 212, paragrafo 1, non e' compatibile con gli obblighi della parte a norma del presente accordo, la parte convenuta presenta, previa eventuale richiesta della parte attrice, un'offerta di indennizzo. Nessuna disposizione del presente accordo impone alla parte convenuta di offrire un indennizzo in denaro. 2. Se non si perviene a un accordo sull'indennizzo entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia a norma dell'articolo 212 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilita' con il presente accordo di una misura presa per dare esecuzione al lodo, la parte attrice e' autorizzata ad adottare le misure opportune previa notifica all'altra parte. Nell'adottare tali misure la parte attrice cerca di scegliere le misure che meno incidono sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e tiene conto del loro effetto sull'economia della parte convenuta e sui singoli Stati del CARIFORUM. Inoltre, ove sia la parte CE ad essersi vista riconosciuto il diritto di adottare tali misure, essa sceglie quelle intese specificamente a ottenere che si rendano adempienti lo Stato o gli Stati del CARIFORUM le cui misure sono risultate in contrasto con il presente accordo. Gli altri Stati del CARIFORUM agevolano l'adozione di misure volte ad assicurare l'esecuzione del lodo arbitrale da parte dello Stato o degli Stati del CARIFORUM inadempienti. Qualora si tratti di una controversia riguardante il titolo IV, capi 4 e 5, le misure opportune non comprendono la sospensione delle concessioni commerciali contemplate dal presente accordo. La parte attrice puo' adottare le misure opportune entro dieci giorni dalla data della notifica. 3. La parte CE da' prova di moderazione nel richiedere l'indennizzo o nell'adottare le misure opportune a norma del paragrafo 1 o 2. 4. L'indennizzo o le misure opportune sono temporanee e si applicano solo fino a quando la misura giudicata in contrasto con le disposizioni del presente accordo non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a quanto previsto dalle disposizioni stesse o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art213 · fonte su Normattiva