[1]Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure opportune

[2]1. La parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo tutte le misure da essa prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale come pure la sua richiesta affinche' la parte attrice ponga fine all'applicazione delle misure opportune. 2. Se entro trenta giorni dalla notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con il presente accordo, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata all'altra parte e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione alle parti e al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Il collegio arbitrale, qualora stabilisca la non conformita' di una misura di esecuzione con le disposizioni del presente accordo, decide se la parte attrice possa continuare ad applicare le misure opportune. Se il collegio arbitrale decide che una misura di esecuzione e' conforme al presente accordo, le misure opportune sono revocate. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 207. Il termine per la notifica della decisione e' di sessanta giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art214 · fonte su Normattiva