[1]Adesione di nuovi Stati membri all'UE

[2]1. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea (UE). Nel corso dei negoziati tra l'UE e lo Stato candidato, la parte CE fornisce ogni informazione utile agli Stati del CARIFORUM che, a loro volta, indicano alla parte CE le loro preoccupazioni affinche' quest'ultima possa prenderle in piena considerazione. La parte CE notifica agli Stati del CARIFORUM ogni nuova adesione all'UE. 2. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene parte contraente del presente accordo dalla data di adesione all'UE mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'UE non prevede una siffatta adesione automatica al presente accordo dello Stato membro dell'UE, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata agli Stati del CARIFORUM. 3. Le parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art247 · fonte su Normattiva