Art. 20 (Convenzione)
[1]- Adesione degli Stati non membri
[2]1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', previa consultazione delle Parti contraenti, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa, nonche' l'Unione europea, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad un seggio nel Comitato dei Ministri. 2 Per ciascuno Stato aderente o per l'Unione europea, in caso di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 25 novembre 2021
