[1]Obiettivo, ambito di applicazione e settori interessati

[2]1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari, nel riaffermare gli impegni assunti in forza dell'accordo OMC e al fine di agevolare l'integrazione regionale e lo sviluppo sostenibile degli Stati del CARIFORUM firmatari e la loro graduale e armoniosa integrazione nell'economia mondiale, fissano le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione reciproca e asimmetrica degli investimenti e degli scambi dei servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico. 2. Nessuna disposizione del presente titolo implica la privatizzazione di imprese pubbliche od obblighi in materia di appalti pubblici. 3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari. 4. In conformita' alle disposizioni del presente titolo, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari conservano il diritto di legiferare e di emanare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici. 5. Il presente titolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari, ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti a una delle parti dalle condizioni e modalita' di un impegno specifico.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art60 · fonte su Normattiva