[1]Cooperazione

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:

  • a)il rafforzamento dell'integrazione regionale e il miglioramento del monitoraggio, dell'attuazione e dell'applicazione di misure SPS coerenti con l'articolo 56, comprese attivita' di informazione e formazione per il personale con compiti di regolamentazione. Per il conseguimento di questi obiettivi puo' essere accordato un sostegno a partnership tra il settore pubblico e quello privato;
  • b)l'istituzione di opportuni meccanismi per la condivisione delle competenze, in modo da affrontare questioni riguardanti la salute pubblica, degli animali e delle piante, nonche' attivita' di informazione e formazione per il personale con compiti di regolamentazione;
  • c)lo sviluppo della capacita' delle imprese, in particolare di quelle del CARIFORUM, di soddisfare i requisiti regolamentari e di mercato;
  • d)la cooperazione negli organismi internazionali di cui all'articolo 52, compresa l'agevolazione della partecipazione dei rappresentanti degli Stati del CARIFORUM alle riunioni di questi organismi.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art59 · fonte su Normattiva