[1]Accesso al mercato
[2]1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la presenza commerciale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano alle presenze commerciali e agli investitori dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto dagli impegni specifici di cui all'allegato IV. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente specificato nell'allegato IV:
- a)limitazioni al numero delle presenze commerciali, siano esse sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o altre prescrizioni, quali la verifica della necessita' economica;
- b)limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessita' economica;
- c)limitazioni al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessita' economica(1);
- d)limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni stranieri o di valore totale degli investimenti stranieri, singoli o complessivi;
- e)misure che limitano o impongono la presenza commerciale in forme specifiche (controllata, succursale, ufficio di rappresentanza)(2) o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore dell'altra parte. --------- (1) Il paragrafo 2, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo. (2) Ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario puo' imporre agli investitori l'assunzione di una specifica forma giuridica all'atto della costituzione di una persona giuridica in base al proprio ordinamento. La parte interessata che mantenga in vigore o adotti questo obbligo non e' tenuta a precisarlo nel proprio elenco di impegni, nella misura in cui tale obbligo venga applicato in modo non discriminatorio.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
