[1]Settori interessati
[2]Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, aventi incidenza sulla presenza commerciale(1) in tutti i settori di attivita' economica tranne:
- a)l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di materie nucleari;
- b)la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
- c)i servizi audiovisivi;
- d)il cabotaggio marittimo nazionale(2);
- e)i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e no, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
- i)i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio;
- ii)la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo,
- iii)i sistemi telematici di prenotazione (CRS);
- iv)altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. --------- (1) Non sono considerate misure che incidono sulla presenza commerciale le misure in materia di espropriazione e risoluzione delle controversie tra investitori e lo Stato, quali quelle contemplate da trattati bilaterali di investimento. (2) Il cabotaggio marittimo nazionale comprende i servizi di trasporto all'interno di uno Stato del CARIFORUM firmatario o di uno Stato membro dell'Unione europea riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci in partenza da e in arrivo in quello Stato del CARIFORUM firmatario o quello Stato membro dell'Unione europea.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
