[1]Settori interessati

[2]Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, aventi incidenza sulla presenza commerciale(1) in tutti i settori di attivita' economica tranne:

  • a)l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione di materie nucleari;
  • b)la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
  • c)i servizi audiovisivi;
  • d)il cabotaggio marittimo nazionale(2);
  • e)i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e no, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
  • i)i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio;
  • ii)la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo,
  • iii)i sistemi telematici di prenotazione (CRS);
  • iv)altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. --------- (1) Non sono considerate misure che incidono sulla presenza commerciale le misure in materia di espropriazione e risoluzione delle controversie tra investitori e lo Stato, quali quelle contemplate da trattati bilaterali di investimento. (2) Il cabotaggio marittimo nazionale comprende i servizi di trasporto all'interno di uno Stato del CARIFORUM firmatario o di uno Stato membro dell'Unione europea riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci in partenza da e in arrivo in quello Stato del CARIFORUM firmatario o quello Stato membro dell'Unione europea.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art66 · fonte su Normattiva