[1]Venditori di servizi alle imprese

[2]Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 o 3 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato IV, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari consentono l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art82 · fonte su Normattiva