[1]Licenze individuali

[2]1. Una licenza individuale puo' essere prescritta solo per i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale. 2. Ove sia prevista una licenza individuale, vengono resi noti al pubblico:

  • a)tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza;
  • b)i termini e le condizioni applicabili alle licenze individuali. 3. Previa richiesta, i motivi del diniego del rilascio di una licenza individuale vengono comunicati al richiedente e viene istituita una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente a livello della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari. Tale procedura e' trasparente, non discriminatoria e si basa su criteri oggettivi.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art92 · fonte su Normattiva