[1]GENERALI

[2]1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; (b) il termine "Kosovo" designa la Repubblica del Kosovo, ovvero tutto il territorio terrestre sul quale essa ha giurisdizione o diritti sovrani al fine dell'esplorazione, dello sfruttamento e della conservazione delle risorse naturali, in conformita' con il diritto internazionale; (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, il Kosovo o l'Italia; (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' e ogni altra associazione di persone; (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra localita' situate in uno Stato contraente e l'impresa che effettua l'attivita' di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un'impresa di detto Stato; (h) l'espressione "autorita' competente" designa: (i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze o i suoi rappresentanti autorizzati, e (ii) in Kosovo, il Ministero delle Finanze o i suoi rappresentanti autorizzati. (i) il termine "nazionali", con riferimento a uno Stato contraente, designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformita' con la legislazione in vigore in uno Stato contraente. (j) l'espressione "fondo pensione riconosciuto" di uno Stato designa un'entita' o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e: (i) che e' costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che e' regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorita' locali, o (ii) che e' costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entita' o organismi di cui alla lettera (i). 2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato in relazione alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Testo vigente dal 28 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;154~convenzione-art3 · fonte su Normattiva