[1]ARTICOLO II
[2]Il paragrafo 1 dell'Articolo 3 "Definizioni Generali" e' modificato come segue: 1. la lettera a) e' soppressa e sostituita come segue: "a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti;" 2. la lettera b) e' soppressa e sostituita come segue: "b) il termine "Ecuador" designa la Repubblica dell'Ecuador e, usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica dell'Ecuador nonche' il mare territoriale, il sottosuolo e altri territori sui quali la Repubblica dell'Ecuador esercita, in conformita' con la sua legislazione e il diritto internazionale, diritti sovrani e giurisdizione;" 3. la lettera i) e' soppressa e sostituita come segue: "i) l'espressione "autorita' competente" designa:
- 1)per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2)per quanto concerne l'Ecuador, il Direttore Generale del Servizio dei Redditi Interni (Servicio de Rentas Internas)".
Testo vigente dal 18 giugno 2021
