[1]MARITTIMO ED AEREO

[2]1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 2. Ai fini del presente Articolo, gli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono:

  • a)gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo o con equipaggio (a tempo o a viaggio) di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale;
  • b)gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte e relative attrezzature per il trasporto di container), se tali utili sono accessori rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Testo vigente dal 28 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;154~convenzione-art8 · fonte su Normattiva