[1]MARITTIMA ED AEREA

[2]1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situate la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente della nave. 3. Ai fini del presente Articolo, gli utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono:

  • a)gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo o su base piena (tempo o viaggio) di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale;
  • b)nonostante le disposizioni dell'Articolo 12, gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte e relative attrezzature per il trasporto di container), se tali utili sono accessori rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale, 4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Testo vigente dal 5 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93~accordo-art8 · fonte su Normattiva