Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'art. 31 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 4 aprile 1957
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'art. 31 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 4 aprile 1957
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-02-19;155~art2 · fonte del testo