Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 34 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
