È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4- bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui dispone che, nel caso di ricorso al tribunale amministrativo contro il provvedimento di espulsione dello straniero adottato dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per ragioni di terrorismo, il giudice adito non può sospendere cautelarmente l'esecuzione del provvedimento espulsivo. Infatti, il rimettente non chiarisce se e in che modo si sia conclusa, nel procedimento principale, la fase cautelare e, così facendo, non descrive in modo compiuto la fattispecie processuale, su un punto riguardante l'attuale rilevanza della questione.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144